IVA sulla prima casa: la sentenza della Cassazione cambia le regole

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Una recente sentenza emanata dalla Corte di Cassazione potrebbe riguardare molti futuri proprietari di casa, dal momento che il verdetto ha offerto una nuova visione sulle agevolazioni IVA legate all'acquisto della prima casa.

Sinora, in molti erano convinti del fatto che, per valersi dell'IVA agevolata, fosse necessario dichiarare di possedere i requisiti necessari già nel momento della stipula del contratto preliminare. Però, in merito all'ordinanza n. 9084 del 5 aprile 2024, della Corte di Cassazione, si è semplificato il procedimento per godere del vantaggio fiscale stabilendo che, la prima casa sconta l'IVA agevolata anche senza dichiarazione da parte dell'acquirente nel preliminare.

Il caso: i dubbi sull'aliquota IVA imponibile sugli acconti ricevuti

Il caso scaturisce da un avviso di accertamento per imposte dirette, IVA e sanzioni, comunicato ad una società di costruzioni, che ha espresso delle perplessità per quanto riguarda l'aliquota IVA imponibile agli acconti ricevuti, sulla base dei contratti preliminari di compravendita di immobili. In precedenza, la Commissione tributaria regionale aveva escluso di poter applicare l'IVA agevolata a questi acconti, mettendo in rilievo l'assenza di una dichiarazione esplicita nei contratti preliminari. La società di costruzioni portando il caso alla Suprema Corte, ha sostenuto che, la mancata dichiarazione nel preliminare, non dovrebbe automaticamente annullare la possibilità di poter avvalersi di praticare l'IVA agevolata, purché questa sia dichiarata nell'atto definitivo di acquisto.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha dunque approvato la tesi sostenuta dalla società di costruzioni, fissando così un importante precedente. Difatti, tale sentenza stabilisce che, se al momento della firma dell'atto definitivo di acquisto sono presenti i requisiti per l'agevolazione e l'acquirente dichiara in modo esplicito di possederli, le somme versate anticipatamente, come acconti o caparre, devono essere assoggettate all'aliquota IVA agevolata. In pratica: la legge non prevede sanzioni per i compratori che dichiarano di avere i requisiti solo al momento della conclusione del contratto definitivo, purché ciò che è stato dichiarato sia posseduto realmente.

Più flessibilità sul momento in cui dichiarare i requisiti per l'IVA agevolata

In conclusione, questa sentenza delinea un importante chiarimento per tutti coloro che stanno progettando di acquistare la propria prima casa. Difatti, si è stabilito che si può usufruire di una maggiore flessibilità sul momento in cui dichiarare i requisiti per l'IVA agevolata. La recente sentenza della Corte di Cassazione, effettivamente, ridisegna il panorama dell'IVA agevolata per l'acquisto della prima casa, attenuando le rigidità sui requisiti di dichiarazione. Di fatto, gli acquirenti e i costruttori potranno godere di un'elasticità maggiore.